Riconoscimento manifestazione fieristica
Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.2/2009 gli organizzatori di manifestazioni, entro il 28 febbraio dell'anno che precede lo svolgimento delle manifestazioni, comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale, unitamente alla richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale o regionale.
Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione stabilita dall'art. 9 del R.R. n.25/20013:
- il disciplinare della manifestazione con la segnalazione dell'eventuale attività di vendita che si intende attuare;
- il numero totale degli espositori e visitatori registrati nella precedente edizioni con l'indicazione del metodo di rilevazioni dati;
- dichiarazione attestante che la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico e sia conforme ai criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6 del citato Regolamento in riferimento alla qualifica richiesta, ovvero l'idoneità della sede fieristica relativamente alla sicurezza ed agibilità delle strutture presso le quali si svolgerà la manifestazione.
- il regolamento della manifestazione contenente l'indicazione delle norme di accesso e dei canoni previsti a carico degli espositori per gli spazi espositivi;
- il programma della manifestazione con l'indicazione degli scopi dell'evento, dei convegni e di attività collaterali.
La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica di qualifica "nazionale", quando nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
- la presenza di almeno il 15% del numero totale di espositori, di espositori esteri diretti o rappresentanti, provenienti da almeno 10 paesi esteri o alternativamente provenienti da almeno 5 paesi esteri extra U.E. sul totale degli espositori;
- l'affluenza di almeno l'8% del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri;
- l'affluenza di almeno il 4% del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri ed extra U.E.
La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “nazionale” quando nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
- una partecipazione di espositori o visitatori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa, superiore alla metà degli espositori totali;
- una partecipazione di espositori esteri diretti o rappresentanti non inferiori al 10% del totale degli espositori;
- una presenza di visitatori di provenienza extra regionale non inferiore al 5% del totale dei visitatori.
In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima esibizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore che, l’iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri, ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del Reg. Regionale n° 25/13; ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d’origine e da queste distaccate.
La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “regionale” alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento della qualifica locale da almeno due edizioni;
- partecipazione di espositori nella precedente edizione provenienti dalle sei province pugliesi.
Entro il 30 aprile dell’anno che precede le Camere di Commercio territorialmente competenti trasmettono alla Regione l’elenco delle manifestazioni a carattere locale comunicate dai Comuni
Le manifestazioni fieristiche a carattere locale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- influenza economica, sociale e di mercato estesa nell’ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Puglia;
- provenienza degli espositori e dei visitatori nell’ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Puglia.
Sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni, la Regione predispone il calendario delle manifestazioni fieristiche ai sensi dell’art. 7 della legge regionale.
- Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia
- Food, Bevande, Ospitalità
- Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte
- Servizi Business, Commercio
- Costruzioni, Infrastrutture
- Viaggi, Trasporti
- Sicurezza, Antincendio, Difesa
- Formazione, Educazione
- Energia, Combustibili, Gas
- Protezione dell'ambiente
- Stampa, Packaging, Imballaggi
- Arredamento, Design d'interni
- Casalinghi, Giochi, Regalistica
- Bellezza, Cosmetica
- Real Estate, Immobiliare
- Automobili, Motocicli
- Chimica, Orologi, Accessori
- Elettronica, Componenti
- Industria, Tecnologia, Meccanica
- Aviazione, Aerospaziale
- IT e Telecomunicazioni
- Salute, Attrezzature Ospedaliere
- Ottica
- Gioielli
- Tessile, Abbigliamento, Moda
- Trasporti, Logistica, Navigazione
- Campionarie Generali
Documenti
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Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 13 marzo 2009, la Legge Regionale avente per oggetto: "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale".
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Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 09 dicembre 2013, il Regolamento avente per oggetto: "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale".
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Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30 gennaio 2014, la Determinazione avente per oggetto: R.R. n. 25 del 3/12/2013 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale ‐ Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2" ‐ Indicazioni operative.
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Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica. (Rep. Atti n. 9/CU).