Grandi strutture di vendita
La procedura finalizzata al rilascio delle autorizzazioni comunali per l’apertura, l’ampliamento e la trasformazione delle grandi strutture, ovvero attività commerciali con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq ex art.16, comma 5 della l.r.24/2015 e s.m.i., prevede l’indizione da parte della regione di un’apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’art.17, comma 7 della l.r.24/2015, che delibera sulle istanze presentate con le modalità indicate nel r.r. 11/2018 inerente i requisiti e le procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita.
In attuazione dell’art. 3 comma 1 lett. b) della l.r.24/2015 è stato adottato il regolamento 30 luglio 2024, n.4 recante “Regolamento attuativo dell’articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 16 aprile 2015, n.24 (Codice del Commercio): definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita” pubblicato sul Burp n.62 del 1 agosto 2024 ed entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell’art.53 comma 1 della L.R. 7/2004, previa abrogazione del r.r.11/2020.
Il principio ispiratore primario del r.r.4/2024 è la sostenibilità ambientale e socioeconomica dei nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita attuata disciplinando la materia del commercio in maniera da contemperare il soddisfacimento degli obiettivi di servizio per il consumatore quale principio fissato dalla legge regionale, favorendo gli insediamenti nelle aree sprovviste di strutture e garantendo l’offerta di un servizio ai consumatori pur contenendo l’impatto della struttura sul territorio di riferimento. Per attuare tali finalità, la programmazione regionale delle grandi strutture di vendita si basa sulla valutazione di tre distinti parametri per la valutazione dei progetti presentati: art.6) Impatto socioeconomico; art.7) Impatto territoriale; art.8) Impatto ambientale.
Il rilascio di ogni autorizzazione inerente le grandi strutture di vendita, inoltre, è subordinata ai sensi dell’art.17, comma 10 della l.r.24/2015, ad obblighi ed impegni tra cui quello del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva mediante il versamento del contributo di cui all’art.18 del r.r. 4/2024 in parte destinato alle attività dell’Osservatorio del Commercio e al rafforzamento della governance dei Distretti Urbani del Commercio (DUC).
Ai sensi dell’art.9, comma 4 del r.r.4/2024, la Regione aggiorna al 30 giugno e al 31 gennaio di ogni anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute.